LEGGE REGIONALE N. 30 DEL
23-06-2003
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Indice:
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Il Consiglio
Regionale ha approvato |
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Capo III
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(Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi)
1. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi
sul patrimonio edilizio rurale che devono essere realizzati
utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie
e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei
luoghi, con l’esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Gli
strumenti urbanistici comunali disciplinano, inoltre, le opere e
gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le
aree per la sosta degli ospiti campeggiatori che devono essere
realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con
particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni,
alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e
liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente
dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.
2. Gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio
esistente sono quelli definiti dall’articolo 4 comma 2 della
legge regionale 14 ottobre 1999 n. 52 (Nuove norme sulle
concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d’inizio attività
edilizie- Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio
sismico- Disciplina del contributo di concessione — Sanzioni e
vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia. Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 23 maggio 1994, n.39 e modifica della
legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) e successive modifiche.
3. Non è consentita la trasformazione ai fini agrituristici:
a) degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute
nelle convenzioni o atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3
della legge regionale 19 febbraio 1979, n.10 (Norme
urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) e all'articolo
4, comma 6 della l.r. 64/1995 e successive modifiche;
b) degli edifici o di parti di essi realizzati ai sensi della l.r.
64/1995 e della l.r. 10/1979 alle condizioni contenute nelle
convenzioni e negli atti unilaterali d’obbligo di cui alle stesse
leggi.
4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con
destinazione agrituristica si applica l'articolo 5 della l.r. 64/1995
e successive modifiche.
5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche si applica
l’articolo 23 comma 1, lettera a) della l.r. 52/1999.
6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l’attività
agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti,
fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera
c) dell’articolo 17, dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici
e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le
norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.
7. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le
prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al decreto
ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n.13). Relativamente
all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche si applicano le
norme di cui all’articolo 24, comma 2 della legge 5 febbraio
1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate).
Indice Toscana