LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 23-06-2003
REGIONE TOSCANA

Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 26
del 2 luglio 2003

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31  

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

Capo III
Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali,
igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività
agrituristiche

ARTICOLO 18

(Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi)
1. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi 
sul patrimonio edilizio rurale che devono essere realizzati 
utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie 
e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei 
luoghi, con l’esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Gli 
strumenti urbanistici comunali disciplinano, inoltre, le opere e 
gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le 
aree per la sosta degli ospiti campeggiatori che devono essere 
realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con 
particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, 
alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e 
liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente 
dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.
2. Gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente sono quelli definiti dall’articolo 4 comma 2 della 
legge regionale 14 ottobre 1999 n. 52 (Nuove norme sulle 
concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d’inizio attività 
edilizie- Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio 
sismico- Disciplina del contributo di concessione — Sanzioni e 
vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia. Modifiche e integrazioni 
alla legge regionale 23 maggio 1994, n.39 e modifica della 
legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) e successive modifiche.
3. Non è consentita la trasformazione ai fini agrituristici: 
a) degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute 
nelle convenzioni o atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3 
della legge regionale 19 febbraio 1979, n.10 (Norme 
urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) e all'articolo 
4, comma 6 della l.r. 64/1995 e successive modifiche;
b) degli edifici o di parti di essi realizzati ai sensi della l.r. 
64/1995 e della l.r. 10/1979 alle condizioni contenute nelle 
convenzioni e negli atti unilaterali d’obbligo di cui alle stesse 
leggi.
4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con 
destinazione agrituristica si applica l'articolo 5 della l.r. 64/1995 
e successive modifiche.
5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche si applica 
l’articolo 23 comma 1, lettera a) della l.r. 52/1999.
6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l’attività 
agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, 
fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera 
c) dell’articolo 17, dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici 
e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le 
norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.
7. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le 
prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al decreto 
ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione 
dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n.13). Relativamente 
all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità e il 
superamento delle barriere architettoniche si applicano le 
norme di cui all’articolo 24, comma 2 della legge 5 febbraio 
1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate). 

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